Contattaci per informazioni sui nostri servizi

DELIMITAZIONE DELLE ZONE FOCOLAIO E DELLE ZONE TAMPONE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO COLORATO DEL PLATANO. ANNO 2019

IL DIRIGENTE FIRMATARIO del Comune di Forlimpopoli

DICHIARA

di prescrivere, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 29 febbraio 2012, le seguenti misure fitosanitarie:

– tutti gli interventi sui platani, quali abbattimenti, potature e recisioni radicali, devono essere preventivamente comunicati al Servizio Fitosanitario mediante apposito modulo scaricabile dal sito internet http://agricoltura.regione.emiliaromagna.it/fitosanitario/doc/Autorizzazioni/potature;

– nelle zone indenni tali interventi possono essere eseguiti, ai sensi di legge, immediatamente dopo la presentazione della comunicazione;

– nelle zone focolaio tali interventi possono essere eseguiti, ai sensi di legge, decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione, fatte salve diverse disposizioni del Servizio Fitosanitario;

– ogni pianta con sintomi di Ceratocystis platani e quelle adiacenti devono essere abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta, a cura e a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, conformemente alle prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario;

– in presenza di piante con cancro colorato, sono vietate la potatura e la recisione radicale dei platani prima della completa eliminazione delle piante infette;

– è vietata la piantagione di piante di platano, ad eccezione della varietà resistente “Vallis Clausa”;

– i vegetali di Platanus destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, coltivati o comunque presenti nelle zone focolaio, possono essere movimentati solo se accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dal Servizio Fitosanitario, a norma del Titolo III del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214; pagina 5 di 7 5) di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione EmiliaRomagna.

Fatte salve più gravi sanzioni amministrative, l’inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214. 

Altri articoli